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Il 27 marzo il TAR decide in merito alla Comunicazione dati Titolare effettivo

Il 27 marzo il TAR decide in merito alla Comunicazione dati Titolare effettivo

 

  •  le imprese dotate di personalità giuridica quindi, ad esempio, tutte le SRL (ordinarie, semplificate, start-up innovative, etc), le SPA, e altre società di capitali
  •  le persone giuridiche private, come le fondazioni e le associazioni riconosciute
  •  i trust e gli istituti giuridici affini ai trust

Come comunicare il Titolare Effettivo

Per comunicare il titolare effettivo si dovrà:

  • accede a DIRE, lo strumento del Registro Imprese
  • scegliere la pratica del Titolare Effettivo,
  • indicare l'impresa o l'istituto oggetto della comunicazione, dichiarando i dati del suo Titolare Effettivo,
  • Firma con Firma Digitale.

Quali dati si devono comunicare

La comunicazione avente ad oggetto dati e informazioni sulla titolarità effettiva contiene:

  • a) i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 5, del decreto antiriciclaggio per le imprese dotate di personalità giuridica, dell'articolo 20, comma 4, del decreto antiriciclaggio per le persone giuridiche private, dell'articolo 22, comma 5, decreto antiriciclaggio per i trust o istituti affini;
  • b) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le imprese dotate di personalità giuridica: 
    • 1) l'entità della partecipazione al capitale dell'ente da parte della persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto antiriciclaggio; 
    • 2) ove il titolare effettivo non sia individuato in forza dell'entità della partecipazione di cui al punto 1), le modalità di esercizio del controllo ovvero, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 5, del decreto antiriciclaggio; 
  • c) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le persone giuridiche private, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni: 
    • 1) la denominazione dell'ente; 
    • 2) la sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell'ente; 
    • 3) l'indirizzo di posta elettronica certificata;
  • d) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), relativamente ai trust e agli istituti giuridici affini, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni: 
    • 1) la denominazione del trust o dell'istituto giuridico affine; 
    • 2) la data, il luogo e gli estremi dell'atto di costituzione del trust o dell'istituto giuridico; 
  • e) l'eventuale indicazione delle circostanze eccezionali, ai fini dell'esclusione dell'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera f), secondo periodo, e comma 4, lettera d-bis), terzo periodo, del decreto antiriciclaggio, nonché l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica per ricevere le comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 3, nella qualità di controinteressato; 
  • f) la dichiarazione, ai sensi dell'articolo 48 del TUDA, di responsabilità e consapevolezza in ordine alle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese. 

Le Sanzioni

La Camera di commercio territorialmente competente provvede all'accertamento e alla contestazione della violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva e all'irrogazione della relativa sanzione amministrativa che va da 103 a 1.032 euro (ai sensi dell'articolo 2630 del codice civile rubricato Omesse esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi).

Cosa accadrà dopo il 27 marzo?

Dovremmo aspettare la pronuncia del TAR per capire cosa dovranno fare i Titolari effettivi che alla data non hanno effettuato la comunicazione e se e quando dovranno calendarizzare l’adempimento. 

 

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