In forza del principio di alternatività tra IVA e imposta di bollo (art. 6 della Tabella B allegata al DPR 642/72), il bollo, pari a 2 euro, risulta dovuto se la fattura, di importo superiore a 77,47 euro. Con l’avvio della fattura elettronica forfettari, quindi, anche questa categoria di contribuenti è chiamata ad assolvere l’adempimento del bollo.
L’Agenzia delle entrate, per ogni trimestre dell’anno, mette a disposizione degli operatori Iva gli elenchi di tutte le fatture elettroniche emesse e inviate tramite il Sistema di Interscambio per permettere a tutti i contribuenti di verificare il corretto assolvimento dell’imposta di bollo nelle fatture elettroniche.
Dal primo gennaio 2021 per le fatture emesse nel primo, secondo, terzo e quarto trimestre il versamento è effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, e non più entro giorno 20 del mese successivo al trimestre.
Se l’importo dell’imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri precedenti dell’anno, complessivamente considerato, non supera l’importo di 250 euro, il pagamento dell’imposta può essere effettuato nel termine previsto per il versamento dell’imposta del trimestre successivo. È bene sottolineare che la presente “agevolazione” riguarda esclusivamente i primi due trimestri solari, per i quali, nella migliore delle ipotesi, si può arrivare a differire il pagamento entro il 30 novembre, mentre non è prevista alcuna semplificazione per gli ultimi sei mesi dell'anno.
Inoltre per effetto delle disposizioni contenute nel c.d. decreto "Semplificazioni fiscali" dal 1° gennaio 2023 detta soglia passerà, dagli attuali 250 euro a 5.000 euro.
Pertanto, entro il prossimo 30 settembre dovrà essere effettuato il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre 2022. La scadenza interessa altresì coloro che nel primo trimestre dovevano complessivamente un'imposta di importo non superiore a 250 euro.
Le scadenze
Pertanto, si possono avere le seguenti casistiche relativamente alle fatture emesse:
- primo trimestre: il versamento dell’imposta dovuta andrà eseguito entro il 31 maggio 2022
- secondo trimestre: il versamento dell’imposta deve essere effettuato entro il 30 settembre 2022, cioè l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre,
- terzo trimestre: il versamento dell’imposta dovuta andrà eseguito entro il 30 novembre 2022, il versamento andrà effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre,
- quarto trimestre: il versamento dell’imposta dovuta andrà eseguito entro il 28 febbraio 2023.
Il pagamento
Il pagamento dell’imposta può essere effettuato mediante il servizio, presente nell’area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell’Agenzia delle entrate, con addebito su conto corrente bancario o postale. In alternativa, il contribuente può versare l’importo dovuto tramite modello F24, da presentarsi in modalità telematica. I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
- 2521 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre
- 2522 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre
- 2523 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre
- 2524 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre
- 2525 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - sanzioni
- 2526 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi.