
Apponiamo il visto di conformità per il riconoscimento dei crediti da Imposte o sui crediti spettanti per i bonus edilizi. Con i nostri professionisti interni abiltati, previa puntuale validazione documentale, ti aiuta ad ottenere il riconoscimento del tuo credito attraverso l'apposizione del visto di conformità
Ufficio Telematico, con i suoi professionisti abiltati, previa puntuale validazione della conformità documentale, ti aiuta ad ottenere il riconoscimento del tuo credito attraverso l'apposizione del visto di conformità.
I casi che potrebbero presentarsi sono i seguenti: la documentazione controllata è corretta (Ufficio Telematico procederà con l’ asseverazione della dichiarazione predisponendone l’ invio telematico all’ Agenzia delle Entrate); La documentazione presenta irregolarità sanabili (in questo caso Ufficio Telematico dopo aver comunicato per iscritto le cause ostative al richiedente, se richiesto dallo stesso, potrà rilasciare la consulenza necessaria per la loro rimozione); La documentazione presenta irregolarità rilevanti. Ciò significa che le cause ostative al rilascio del Visto non possono essere rimosse (Il Visto non potrà essere rilasciato).
Le dichiarazioni IVA che necessitano del visto di conformità per la compensazione o il rimborso el credito, potranno essere gestite dal nostro soggetto autorizzato al rilascio del visto di conformità. Dal 2015 è possibile richiedere il rimborso del credito IVA infrannuale.
L’art. 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, ha esteso l’obbligo di apposizione del visto di conformità di cui all’art. 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n.241 alle compensazioni dei crediti concernenti le imposte sui redditi, le relative addizionali, le ritenute alla fonte di cui all’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le imposte sostitutive delle imposte sul reddito e l’imposta regionale sulle attività produttive, qualora gli importi siano superiori ad euro 5.000 annui (D.L.n.50/2017 – Gazzetta Ufficiale n.95 del 24 aprile 2017).
Il decreto sui controlli preventivi sulle agevolazioni per la casa (D.L. 157/2021) introduce l’obbligo del visto di conformità per tutti i bonus edilizi qualora non siano utilizzati in detrazione dai contribuenti. Attualmente il visto è previsto solo per il superbonus 110%; pertanto, l’estensione alle altre agevolazioni comporta la revisione delle procedure informatiche e del prospetto di comunicazione della cessione del credito o dello sconto in fattura. Senza il nuovo visto di conformità, infatti, il cessionario che dopo l’entrata in vigore del decreto acquista un bonus, come la ristrutturazione al 50% o quello facciate del 90%, o il fornitore che concede lo sconto in fattura per le finestre e gli infissi, corrono il rischio del concorso in violazione. Le opzioni della cessione del credito e dello sconto in fattura, oltre al visto di conformità di un soggetto abilitato, dovranno essere accompagnate dall’asseverazione tecnica di congruità dei prezzi, secondo i prezzari già in uso o i valori massimi che saranno stabiliti dal Ministero della Transizione ecologica.
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